Art. 12

In vigore dal 16 feb 1972
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo preliminare esame delle domande, trasmette, per il parere di competenza, copia delle stesse al Ministero delle finanze, all'A.N.A.S., ai vigili del fuoco e, ove occorra, alla sovraintendenza ai monumenti. Le amministrazioni di cui al comma precedente devono far conoscere le determinazioni di loro competenza entro un mese dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-12

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