Art. 11

In vigore dal 16 feb 1972
Per ottenere la concessione per l'installazione e lo esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione sulle autostrade sono prescritti gli stessi requisiti richiesti nel secondo comma del precedente e non debbono sussistere le cause ostative elencate nell'. La domanda, redatta in carta bollata e diretta al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, deve contenere le indicazioni di cui al quarto comma dell' e ad essa debbono essere allegati, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri 1) e 3) del quinto comma dello stesso articolo, il nulla-osta all'installazione dello impianto rilasciato dall'A.N.A.S. per le autostrade gestite direttamente, o dalla società concessionaria per le autostrade date in concessione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo