Art. 5
In vigore dal 16 feb 1972
Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-5