Art. 2
In vigore dal 16 feb 1972
L'espressione "impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui allo della legge, indica un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-2