Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 8
Riunioni del consiglio generale
In vigore dal 31 ago 1971
Il consiglio generale si riunisce di regola quattro volte l'anno ed
inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da almeno dieci dei suoi componenti, ovvero dal comitato amministrativo o dal collegio dei sindaci.
La convocazione è effettuata, a cura del presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno corredato dalla necessaria documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera deve essere inviata al domicilio di ciascun componente.
Le riunioni sono regolari con l'intervento della metà più uno dei
membri, e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; in quelle segrete, la proposta si intende respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il consiglio generale ritiene opportuno far ricorso a tale votazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-8