Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 11
Deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo
In vigore dal 31 ago 1971
Le deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo sono sempre comunicate, a cura e sotto la responsabilità del segretario generale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla loro adozione.
Le deliberazioni concernenti beni immobili e diritti immobiliari
dell'ente, o il personale o disciplinari con le società di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, o stanziamenti a premi e provvidenze all'allevamento, ovvero che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso, sono soggette alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La approvazione si ha per concessa, qualora il Ministero non comunichi all'U.N.I.R.E., entro 30 giorni dalla data di ricezione, un formale provvedimento, anche se interlocutorio.
Non è consentita l'esecuzione di impegni annuali con rinnovazione tacita, senza approvazione ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-11