Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 13
Collegio sindacale
In vigore dal 31 ago 1971
Il collegio sindacale controlla la gestione dell'ente.
Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, ed è composto da 5 membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro ed uno dal Ministero delle finanze, e gli altri tre, tra cui il presidente, scelti in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro medesimo.
Il collegio sindacale esamina il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie per assicurarsi il regolare andamento della gestione. Deve assistere alle riunioni del consiglio generale e può
assistere, ove lo ritenga opportuno, a quelle del comitato amministrativo.
L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno del
consiglio generale e del comitato amministrativo è inviato anche ai componenti del collegio sindacale.
Il collegio sindacale dura in carica quattro anni e può essere
confermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-13