Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo TERZO

Art. 18

Compenso ai componenti degli organi

In vigore dal 31 ago 1971
Al presidente ed ai vice-presidenti può: essere concessa una indennità mensile, il cui importo è determinato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Con uguale decreto è fissata la retribuzione annua per i componenti del collegio dei sindaci. A favore dei partecipanti al consiglio generale, al comitato amministrativo ed alla consulta nazionale dell'ippica, è prevista l'erogazione di un gettone di presenza, il cui importo è fissato ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo