Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo TERZO
Art. 18
Compenso ai componenti degli organi
In vigore dal 31 ago 1971
Al presidente ed ai vice-presidenti può: essere concessa una
indennità mensile, il cui importo è determinato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Con uguale decreto è fissata la retribuzione annua per i
componenti del collegio dei sindaci.
A favore dei partecipanti al consiglio generale, al comitato
amministrativo ed alla consulta nazionale dell'ippica, è prevista l'erogazione di un gettone di presenza, il cui importo è fissato ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-18