Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo QUARTO
Art. 20
Norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei delegati all'esercizio delle scommesse
In vigore dal 31 ago 1971
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, sono emanate le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche cui può essere delegato dalla U.N.I.R.E. l'esercizio delle scommesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-20