Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo TERZO
Art. 16
Esercizio finanziario e patrimonio dell'ente
In vigore dal 31 ago 1971
L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre, di ogni anno.
Il bilancio preventivo deliberato dal consiglio generale, su
proposta del comitato amministrativo, è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme con le relazioni del comitato amministrativo e del collegio dei sindaci, un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.
Le deliberazioni concernenti eventuali variazioni al bilancio di
previsione, da assumere in ogni caso prima della fine dello esercizio, vanno rimesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.
Entro il 28 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto, su proposta del comitato amministrativo, al collegio dei sindaci, che entro il 15 marzo presenta la relazione.
Il conto consuntivo e la relazione del collegio dei sindaci sono
sottoposti, entro il mese di marzo, al consiglio generale che adotta la propria deliberazione.
Il conto consuntivo, corredato dalle relazioni del comitato
amministrativo e del collegio dei sindaci e dalla deliberazione del consiglio generale, è trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione entro il mese di aprile.
Il patrimonio è costituito dai beni posseduti dall'ente e da
quelli ad esso devoluti o comunque da esso acquisiti per donazione o altro titolo legittimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-16