Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 14
Consulta nazionale dell'ippica
In vigore dal 31 ago 1971
La consulta nazionale dell'ippica è organo consultivo e di studio.
Esprime, a maggioranza assoluta dei presenti, pareri sui maggiori problemi organizzativi, tecnici e giuridici concernenti il settore ippico, sia nel campo dell'allevamento che in quello agonistico e delle strutture, che ad essa vengono sottoposti dal presidente dell'U.N.I.R.E. di propria iniziativa o su richiesta motivata degli enti tecnici o del consiglio generale o di uno o più membri della consulta medesima.
Della consulta fanno parte:
a) il presidente, i vice-presidenti dell'U.N.I.R.E., i presidenti
degli enti tecnici ed il vice-presidente dell'Ente nazionale corse al trotto;
b) due membri del consiglio generale, dallo stesso designati;
c) due membri designati dalle associazioni di categoria dei
proprietari, uno per il ramo trotto e l'altro per il ramo galoppo;
d) due membri designati dalle associazioni di categoria degli
allevatori, uno per il ramo trotto e l'altro per il ramo galoppo;
e) due membri designati dalle associazioni di categoria delle
società di corse, uno per le maggiori e l'altro per le minori;
f) quattro membri designati dai delegati all'esercizio delle
scommesse;
g) due membri designati dall'associazione di categoria degli
allenatori fantini galoppo;
h) due membri designati dall'associazione di categoria degli
allenatori guidatori trotto;
i) due membri in rappresentanza dei lavoratori dell'ippica
designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra gli appartenenti alla categoria;
l) un membro designato dalla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
m) un membro designato dall'Associazione italiana allevatori
(A.I.A.);
n) due giornalisti designati dalle relative associazioni" di
categoria;
o) tre medici veterinari designati rispettivamente dal Ministero della sanità, dall'associazione allevatori trotto e dalla associazione allevatori galoppo;
p) un membro scelto dal Ministero dell'agricoltura e foreste
nell'ambito degli istituti di incremento ippico;
q) quattro altri membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone particolarmente competenti dei problemi dell'ippica o tra persone di particolare qualificazione che partecipino o abbiano partecipato ad attività rilevanti nel settore dell'ippica.
La consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, è
presieduta dallo stesso presidente dell'U.N.I.R.E. o, in mancanza, dal componente più anziano.
I componenti della consulta durano in carica quattro anni e possono
essere confermati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-14