Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo SECONDO

Art. 10

Attribuzioni del comitato amministrativo

In vigore dal 31 ago 1971
Al comitato amministrativo sono riservate tutte le attribuzioni che attengono all'amministrazione. In particolare, esso delibera: a) sentiti gli enti tecnici, in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, nonché di stanziamenti a premi e di provvidenze all'allevamento, nei limiti del bilancio di previsione; b) in materia di disciplinari con le società di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, in armonia con gli schemi generali predisposti dal consiglio generale; c) su accordi, convenzioni e transazioni in generale; d) sugli affari concernenti il personale, dipendente dallo istituto ed in ispecie in materia di retribuzione e promozione del personale medesimo, secondo le disposizioni del regolamento organico. Predispone, inoltre, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale; propone al consiglio generale eventuali modifiche statutarie o regolamentari. In caso di necessità o di urgenza, il comitato amministrativo adotta ogni altro provvedimento che possa ritenersi utile per l'ente, salva la ratifica del consiglio generale nella riunione successiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-10

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