Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 10
Attribuzioni del comitato amministrativo
In vigore dal 31 ago 1971
Al comitato amministrativo sono riservate tutte le attribuzioni che
attengono all'amministrazione.
In particolare, esso delibera:
a) sentiti gli enti tecnici, in materia di calendario delle
manifestazioni ippiche, nonché di stanziamenti a premi e di provvidenze all'allevamento, nei limiti del bilancio di previsione;
b) in materia di disciplinari con le società di corse e con i
delegati all'esercizio delle scommesse, in armonia con gli schemi generali predisposti dal consiglio generale;
c) su accordi, convenzioni e transazioni in generale;
d) sugli affari concernenti il personale, dipendente dallo
istituto ed in ispecie in materia di retribuzione e promozione del personale medesimo, secondo le disposizioni del regolamento organico.
Predispone, inoltre, il bilancio preventivo e quello consuntivo,
nonché le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale; propone al consiglio generale eventuali modifiche statutarie o regolamentari.
In caso di necessità o di urgenza, il comitato amministrativo
adotta ogni altro provvedimento che possa ritenersi utile per l'ente, salva la ratifica del consiglio generale nella riunione successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-10