Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo SECONDO

Art. 6

Consiglio generale

In vigore dal 31 ago 1971
Il consiglio generale è il massimo organo deliberante dell'U.N.I.R.E. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti nel successivo , ed è così composto: a) dal presidente; b) da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste; c) da due rappresentanti del Ministero delle finanze; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; e) da un rappresentante del Ministero dell'interno; f) da due rappresentanti degli istituti di incremento ippico; g) da sei esperti nel settore dell'allevamento equino (il possesso del requisito di esperto è da accertare sentite le associazioni dei proprietari e degli allevatori); h) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo; i) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al trotto; l) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo; m) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al trotto; n) da un rappresentante delle società di corse; o) da un rappresentante degli assuntori delle scommesse; p) da due rappresentanti dei lavoratori dell'ippica, di cui un professionista; q) da tre rappresentanti degli enti tecnici. Il Ministro nomina, tra gli otto rappresentanti dei proprietari e degli allevatori, i due vice-presidenti. I componenti del consiglio generale durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. In caso di vacanza, la nomina dei singoli componenti chiamati in sostituzione avrà effetto fino al compimento del quadriennio. Ciascun componente ha l'obbligo di non partecipare, allontanandosi, alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullità della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-6

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