Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 5
Vice-presidenti
In vigore dal 31 ago 1971
I vice-presidenti sono nominati, uno nel ramo galoppo e l'altro nel
ramo trotto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti dal successivo .
I vice-presidenti affiancano e coadiuvano il presidente,
nell'ambito degli specifici compiti ad essi, singolarmente o congiuntamente delegati ogni anno dal presidente, sentito il consiglio generale, con apposita deliberazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni
sono espletate congiuntamente dai vice-presidenti, il più anziano dei quali presiederà gli organi collegiali deliberanti e la consulta.
Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-5