Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 7
Attribuzioni del consiglio generale
In vigore dal 31 ago 1971
Al consiglio generale sono riservate le seguenti attribuzioni:
a) emanare direttive d'ordine generale, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'U.N.I.R.E. e degli enti da essa dipendenti;
b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo,
nonché, ogni sei mesi, le eventuali variazioni da apportare, sulla base dei risultati conseguiti nel semestre precedente, alle voci ed agli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio preventivo;
c) deliberare sugli schemi generali di disciplinari con le
società di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse;
d) deliberare sugli organici e sul regolamento del personale
dell'ente nonché sulle modifiche da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di statuti e regolamenti che disciplinano l'attività dell'U.N.I.R.E. e degli enti dipendenti;
e) deliberare su ogni argomento che il presidente o il comitato amministrativo o il collegio dei sindaci ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
f) designare parte dei componenti del comitato amministrativo,
come previsto dall', e della consulta nazionale dell'ippica, come previsto dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-7