Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo SECONDO

Art. 4

Presidente

In vigore dal 31 ago 1971
Il presidente dell'U.N.I.R.E. è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste tra persone particolarmente competenti e qualificate. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e presiede il consiglio generale ed il comitato amministrativo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi. Convoca e presiede, altresì, la consulta nazionale dell'ippica. Dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo