Statuto dell'U.N.I.R.E.›Titolo SECONDO
Art. 4
Presidente
In vigore dal 31 ago 1971
Il presidente dell'U.N.I.R.E. è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste tra persone particolarmente competenti e qualificate.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e
presiede il consiglio generale ed il comitato amministrativo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi.
Convoca e presiede, altresì, la consulta nazionale dell'ippica.
Dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-4