Art. 13 · Collegio sindacale
Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo SECONDO

Art. 13

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Collegio sindacale

In vigore dal 31 ago 1971
Il collegio sindacale controlla la gestione dell'ente. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da 5 membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro ed uno dal Ministero delle finanze, e gli altri tre, tra cui il presidente, scelti in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro medesimo. Il collegio sindacale esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie per assicurarsi il regolare andamento della gestione. Deve assistere alle riunioni del consiglio generale e può assistere, ove lo ritenga opportuno, a quelle del comitato amministrativo. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno del consiglio generale e del comitato amministrativo è inviato anche ai componenti del collegio sindacale. Il collegio sindacale dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Storico versioni

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