Capo II

Art. 8

Idoneità professionale

In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti all'attestato di idoneità devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo , di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto. La valutazione della detta idoneità è fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-8

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