Capo II
Art. 8
Idoneità professionale
In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti all'attestato di idoneità devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo , di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto.
La valutazione della detta idoneità è fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-8