Capo I

Art. 3

Direzione e conduzione di impianti nucleari

In vigore dal 30 mag 1971
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento: per "direzione" si intende l'espletamento delle funzioni tecniche relative alla determinazione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività connesse con il funzionamento dell'impianto nucleare; per "conduzione" si intende l'esecuzione delle operazioni di controllo dell'impianto nonché la supervisione delle dette operazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-3

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