Capo II

Art. 6

Titolo di studio

In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti allo "attestato di idoneità di 1ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) laurea in ingegneria; 2) laurea in fisica; 3) laurea in chimica. Gli aspiranti allo "attestato di idoneità di 2ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 3) diploma di perito elettronico; 4) diploma di perito fisico; 5) diploma di perito elettrotecnico; 6) diploma di perito chimico; 7) diploma degli istituti nautici; 8) diploma di perito meccanico. L'attestato di idoneità di 2ª classe può essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica. Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il titolo di studio equipollente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-6

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