Capo II
Art. 6
Titolo di studio
In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti allo "attestato di idoneità di 1ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) laurea in ingegneria;
2) laurea in fisica;
3) laurea in chimica.
Gli aspiranti allo "attestato di idoneità di 2ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
3) diploma di perito elettronico;
4) diploma di perito fisico;
5) diploma di perito elettrotecnico;
6) diploma di perito chimico;
7) diploma degli istituti nautici;
8) diploma di perito meccanico.
L'attestato di idoneità di 2ª classe può essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.
Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il titolo di studio equipollente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-6