Capo II
Art. 5
Attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari
In vigore dal 30 mag 1971
A coloro che vengono riconosciuti idonei alla direzione tecnica degli impianti nucleari di cui all' del presente regolamento è rilasciato, ai sensi dell', un attestato di idoneità di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.
L'attestato di idoneità è distinto in "attestato di idoneità di lª classe" e "attestato di idoneità di 2ª classe".
Ciascun attestato di idoneità sia di 1ª che di 2ª classe, è valido soltanto per il tipo di impianto per il quale viene rilasciato e conserva la sua validità semprechè il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno di effettiva direzione di un impianto nucleare; l'attestato di idoneità di lª classe è valido anche per la direzione di un impianto dello stesso tipo per il quale sia richiesto l'attestato di idoneità di 2ª classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-5