Capo II

Art. 12

Rilascio dell'attestato di idoneità

In vigore dal 30 mag 1971
Per ciascun aspirante al conseguimento dell'attestato di idoneità, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica e di quello relativo alla idoneità professionale, formulato dalle commissioni di cui al capo IV successivo, rilascia all'interessato l'attestato di idoneità ovvero provvede a comunicare al medesimo il giudizio negativo espresso dalle suddette commissioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-12

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