Capo III

Art. 17

Titolo di studio

In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti alla patente di primo grado (supervisori) debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 2) diploma di perito in chimica nucleare rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare; 3) diploma di perito elettronico; 4) diploma di perito fisico; 5) diploma di perito elettrotecnico; 6) diploma di perito chimico; 7) diploma di istituti nautici; 8) diploma di perito meccanico. La patente di primo grado può essere rilasciata anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica. Gli aspiranti alla patente di secondo grado (operatori) debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria. Per gli aspiranti di nazionalità straniera e richiesto il possesso di titolo di studio equipollente. Coloro che provino di aver esercitato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, mansioni corrispondenti presso un impianto del tipo di quello per cui viene richiesta la patente possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto. La valutazione circa la rispondenza del detto periodo al titolo di studio è fatta dalla commissione di cui al successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-17

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