Capo III
Art. 20
Tirocinio
In vigore dal 30 mag 1971
Il tirocinio prescritto dal precedente deve essere prestato per un periodo di almeno 60 giornate di lavoro.
Il tirocinio deve essere effettuato in conformità di quanto prescritto dalle disposizioni all'uopo previste nel presente regolamento ed è valido soltanto per la installazione per la quale si richiede il rilascio della patente.
L'aspirante che non abbia superato gli esami di abilitazione previsti dal presente regolamento, per poter essere ammesso a sostenere altri esami, deve effettuare un periodo di tirocinio supplementare della durata pari alla metà del periodo del tirocinio stesso.
Il periodo di sei mesi richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' può, a giudizio della commissione di cui all' essere comprensivo anche del periodo di tirocinio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-20