Capo III
Art. 18
Idoneità fisica e psichica
In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per la esecuzione delle operazioni connesse con la conduzione di impianti nucleari.
Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.
Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorchè siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso della patente, possono comportare prescrizioni da trascrivere sulla patente stessa.
La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-18