Capo III
Art. 19
Requisiti di preparazione, attitudine e capacità pratica
In vigore dal 30 mag 1971
L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine e di specifica capacità pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente.
Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del presente regolamento.
Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-19