Capo III
Art. 24
Attività sostitutiva del tirocinio
In vigore dal 30 mag 1971
Può essere - a giudizio della commissione di cui all' del presente regolamento - equiparata al tirocinio l'attività svolta presso impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'interessato chiede il rilascio della patente, semprechè tale attività sia stata svolta a seguito del rilascio di apposita patente, ai sensi del presente regolamento salvo che nel caso di cui all'ultimo comma dell'. A tal fine la domanda deve essere corredata anche da una documentazione idonea ad attestare l'attività svolta, nonché le caratteristiche tecniche dell'impianto.
Per gli impianti di nuova costruzione può, altresì, essere - a giudizio della commissione di cui all' del presente regolamento - considerato sostitutivo del tirocinio l'impegno alla partecipazione a tutte le prove combinate dell'impianto precedenti la criticità o l'immissione del materiale radioattivo nel processo: in tal caso il rilascio della patente resterà, però, condizionato all'effettiva partecipazione alle dette prove, la quale dovrà essere attestata dall'esercente l'impianto con dichiarazione da trasmettere all'ispettorato del lavoro ed al C.N.E.N.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-24