Capo III
Art. 28
Rinnovo della patente
In vigore dal 30 mag 1971
L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all', ultimo comma, del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo della patente.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva conduzione prestato.
L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce al relativo attestato; dietro parere favorevole della commissione medica di cui al capo IV.
Accertamenti straordinari dei requisiti psico-fisici possono essere sempre disposti dagli ispettori del lavoro o da quelli del C.N.E.N., anche su richiesta dell'interessato o dell'esercente l'impianto.
Detti accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo della patente.
Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, la patente conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.
La patente di abilitazione non può essere più rinnovata e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-28