Capo IV
Art. 30
Commissione medica
In vigore dal 28 giu 1995
Con provvedimento del presidente del C.N.E.N. è istituita una commissione medica per l'accertamento della specifica idoneità fisica e psichica degli aspiranti al conseguimento o al rinnovo dell'attestato di idoneità o della patente, di cui rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento.
La Commissione è composta:
a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanità;
c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 15 marzo 1995 n. 230.
La commissione dura in carica due anni e alla scadenza i membri possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.
Per ciascuno dei detti membri devono essere nominati i supplenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-30