Capo IV

Art. 31

Accertamenti

In vigore dal 30 mag 1971
L'idoneità psico-fisica va riconosciuta a seguito di giudizio positivo di tutti i membri della commissione di cui al precedente articolo. L'interessato può, durante gli accertamenti sanitari, essere assistito da un medico di propria fiducia, iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-31

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