Capo IV

Art. 32

Commissione tecnica

In vigore dal 30 mag 1971
Con provvedimenti del presidente del C.N.E.N., per ogni impianto o gruppi di impianti simili, è istituita una commissione tecnica composta come segue: un esperto di sicurezza nucleare; un esperto all'esercizio del particolare tipo di impianto per il quale è richiesto il rilascio della patente; un esperto dei problemi associati alla conduzione dell'impianto; due esperti delle materie sopra indicate scelti in una terna; rispettivamente designati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con gli stessi provvedimenti è nominato, fra i componenti, il presidente della commissione. L'esercente può chiedere che il capo dell'impianto o altro tecnico in sostituzione del suddetto e in servizio presso il medesimo impianto, assista agli esami in qualità di osservatore. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del C.N.E.N. La commissione può avvalersi di funzionari tecnici del C.N.E.N. per l'elaborazione dei lavori tecnici preparatori. Detti funzionari sono nominati con lo stesso provvedimento con il quale viene costituita la commissione. Per ciascuno dei membri della commissione devono essere nominati i supplenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-32

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