Capo III

Art. 27

Rilascio della patente

In vigore dal 30 mag 1971
Per ciascun aspirante al conseguimento della patente, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica formulato dall'apposita commissione medica di cui al successivo , nonché del giudizio conclusivo sulla idoneità professionale del candidato formulato dalla commissione di cui all', rilascia la patente, ovvero provvede a comunicare l'eventuale inidoneità. Nelle more del rilascio della patente può essere fatta all'interessato comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, con effetto sostitutivo in via provvisoria della patente stessa. Contemporaneamente al rilascio di ciascuna patente, l'ispettorato del lavoro provvede a darne notizia, precisandone gli estremi, al C.N.E.N.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-27

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