Art. 27 · Rilascio della patente
Capo III

Art. 27

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Rilascio della patente

In vigore dal 30 mag 1971
Per ciascun aspirante al conseguimento della patente, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica formulato dall'apposita commissione medica di cui al successivo , nonché del giudizio conclusivo sulla idoneità professionale del candidato formulato dalla commissione di cui all', rilascia la patente, ovvero provvede a comunicare l'eventuale inidoneità. Nelle more del rilascio della patente può essere fatta all'interessato comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, con effetto sostitutivo in via provvisoria della patente stessa. Contemporaneamente al rilascio di ciascuna patente, l'ispettorato del lavoro provvede a darne notizia, precisandone gli estremi, al C.N.E.N.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-27