Capo III
Art. 25
Domanda per il conseguimento della patente
In vigore dal 30 mag 1971
La domanda per ottenere il rilascio della patente di abilitazione, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente, per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio.
L'interessato deve specificare nella domanda il grado della patente richiesta e l'impianto per il quale la patente stessa dovrà essere rilasciata.
L'esercente l'impianto nucleare deve attestare, mediante apposita dichiarazione scritta in calce alla domanda, che l'aspirante può effettuare presso l'impianto stesso le prove pratiche prescritte dall', ultimo comma.
Alla domanda devono essere allegati:
1) una dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto dall'aspirante e ogni altro documento comprovante la eventuale esperienza pratica del tipo di impianto sul quale l'aspirante stesso si è addestrato e le mansioni svolte;
2) libretto personale di tirocinio;
3) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.
Nel caso di cui al primo comma dell' è sufficiente far richiamo alla documentazione prodotta per il rilascio della precedente patente.
Nel caso di cui al secondo comma dell', occorre che la dichiarazione, d'impegno sia sottoscritta dal richiedente e dall'esercente l'impianto.
Coloro che si trovano nella condizione di cui all', ultimo, comma, e 20, ultimo comma, devono allegare alla domanda i documenti comprovanti tale condizione, nonché quelli indicati ai numeri 2), 3), 5) del terzo comma dell' e un certificato del titolo di studio posseduto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-25