Capo IV
Art. 34
Compiti del C.N.E.N.
In vigore dal 30 mag 1971
A cura del C.N.E.N., il risultato degli esami scritti e orali e delle prove pratiche deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro, indicando:
il giudizio sulla idoneità psico-fisica;
il giudizio sulla idoneità tecnica;
il tipo di impianto per il quale viene concesso l'attestato di idoneità o l'installazione per la quale viene rilasciata la patente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-34