Art. 34 · Compiti del C.N.E.N.
Capo IV

Art. 34

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Compiti del C.N.E.N.

In vigore dal 30 mag 1971
A cura del C.N.E.N., il risultato degli esami scritti e orali e delle prove pratiche deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro, indicando: il giudizio sulla idoneità psico-fisica; il giudizio sulla idoneità tecnica; il tipo di impianto per il quale viene concesso l'attestato di idoneità o l'installazione per la quale viene rilasciata la patente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-34