Capo V
Art. 39
Norme transitorie per il rilascio delle patenti a soggetti muniti di licenza provvisoria
In vigore dal 30 mag 1971
Coloro ai quali il C.N.E.N. ha rilasciato licenze e certificati provvisori per la conduzione degli impianti nucleari devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere il rilascio della patente, di abilitazione di primo grado (supervisori) o di secondo grado (operatori).
La relativa domanda, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato provinciale del lavoro per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale il richiedente svolge la sua attività.
Alla domanda deve essere allegata:
una dichiarazione dell'esercente l'impianto presso il quale l'interessato ha svolto la propria attività, attestante l'effettivo disimpegno delle relative mansioni, rispettivamente di operatore e di supervisore, per un periodo non inferiore a 8 turni completi e comunque per un totale di almeno 40 ore negli ultimi sei mesi di validità dei documenti sopra indicati, ivi incluse le proroghe ottenute;
un certificato di nascita;
un certificato attestante il titolo di studio posseduto;
due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.
Possono presentare la suddetta domanda anche coloro che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme del presente regolamento.
Il rilascio della patente avviene a seguito dell'accertamento della idoneità psico-fisica dell'interessato da parte della commissione medica di cui all' e del parere favorevole della commissione di cui all'. La commissione medica può sostituire all'accertamento diretto il proprio favorevole parere per coloro che siano in possesso di un certificato di idoneità fisica e psichica rilasciato in data non anteriore a due anni da quella di entrata in vigore del presente regolamento.
Nelle more del procedimento di rilascio delle patenti, le licenze e i certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. conservano la loro efficacia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-39