Capo V
Art. 41
Norme per gli impianti in corso di attivazione
In vigore dal 30 mag 1971
Per gli impianti che inizieranno le prove nucleari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che sia stata determinata la classe di cui al precedente , gli esercenti devono presentare la relativa istanza prima dell'inizio delle prove nucleari.
Entro i tre mesi successivi al provvedimento di cui al già citato , dovrà essere presentata la domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità alla direzione degli impianti nucleari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-41