Capo V
Art. 38
Norme transitorie per la direzione degli impianti
In vigore dal 30 mag 1971
Coloro che espletano funzioni di direzione degli impianti nucleari, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento devono, entro i sei mesi successivi, produrre domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità ai sensi del precedente capo II. La detta domanda dovrà essere prodotta unitamente ad una istanza dell'esercente, per la determinazione della classe dell'impianto, ai sensi dell' del presente regolamento.
Nelle more del procedimento di rilascio dell'attestato di idoneità, i suddetti potranno continuare a svolgere l'attività di direzione tecnica degli impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-38