Capo I

Art. 4

Determinazione della classe dell'attestato di idoneità richiesto per la direzione

In vigore dal 30 mag 1971
Per ciascuno degli impianti di cui al precedente , il Comitato nazionale per l'energia nucleare determina la classe dell'attestato di idoneità richiesto dal capo II del presente regolamento, sentita la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del C.N.E.N., di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, la quale sarà integrata da un esperto di impianti nucleari, designato dal Ministero della pubblica istruzione. Ai fini della detta determinazione, i soggetti di cui agli del citato decreto del Presidente della Repubblica dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla descrizione dell'impianto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-4

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