Capo I
Art. 2
Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari
In vigore dal 30 mag 1971
Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-2