Art. 2 · Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari
Capo I

Art. 2

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Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari

In vigore dal 30 mag 1971
Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-2