Capo II
Art. 7
Idoneità fisica e psichica
In vigore dal 30 mag 1971
Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per l'espletamento delle funzioni connesse con la direzione tecnica degli impianti nucleari.
Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.
Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorchè siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità, possono comportare prescrizioni da trascrivere sull'attestato stesso.
La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-7