Capo V
Art. 40
Norme per il rilascio delle patenti a soggetti non muniti di licenza provvisoria
In vigore dal 30 mag 1971
Coloro i quali esercitano la conduzione di impianti nucleari, senza avere licenze o certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare la domanda prevista dal precedente articolo, corredata dai relativi allegati.
La domanda dovrà essere presentata, tramite l'esercente l'impianto, corredata da una documentazione idonea ad illustrare l'attività svolta nell'ultimo triennio. La commissione, di cui al precedente , potrà, sulla base della detta documentazione, anche prima di procedere alle prove di esame, prescrivere che gli interessati compiano il periodo di tirocinio, ai sensi del presente regolamento.
Nelle more dei relativi provvedimenti i suddetti possono continuare la conduzione degli impianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-40