Capo III
Art. 14
Classificazione delle patenti
In vigore dal 30 mag 1971
A coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal presente regolamento, è rilasciata una "patente di abilitazione", di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.
La patente è di primo e di secondo grado.
La patente di primo grado abilita alla supervisione delle operazioni attinenti alla conduzione dell'impianto nucleare (patente per supervisore) nonché alla conduzione diretta degli impianti e meccanismi dell'impianto nucleare.
La patente di secondo grado abilita alla conduzione diretta degli apparati e meccanismi dell'impianto nucleare (patente per operatore).
Ciascuna patente, sia di primo che di secondo grado, è valida soltanto per l'installazione per la quale viene rilasciata e conserva la sua validità semprechè il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno anche non continuativo di effettiva conduzione dell'impianto al quale la patente stessa si riferisce.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-14