Capo III
Art. 16
Condizioni per il conseguimento delle patenti
In vigore dal 30 mag 1971
Le patenti di cui al precedente sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-16