Capo III

Art. 16

Condizioni per il conseguimento delle patenti

In vigore dal 30 mag 1971
Le patenti di cui al precedente sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-16

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