Art. 16 · Condizioni per il conseguimento delle patenti
Capo III

Art. 16

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Condizioni per il conseguimento delle patenti

In vigore dal 30 mag 1971
Le patenti di cui al precedente sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-16