Capo III
Art. 16
16 / 42Condizioni per il conseguimento delle patenti
In vigore dal 30 mag 1971
Le patenti di cui al precedente sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-16