Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 25
In vigore dal 23 lug 1971
Gli allievi che verranno meno ai doveri disciplinari saranno puniti secondo quanto stabilito dagli del regio decreto 4 maggio 1925, n. 635 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.
Le punizioni sono:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame e dalla prima sessione d'esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esami;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-25