Art. 25
Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 25

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In vigore dal 23 lug 1971
Gli allievi che verranno meno ai doveri disciplinari saranno puniti secondo quanto stabilito dagli del regio decreto 4 maggio 1925, n. 635 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766. Le punizioni sono: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni; d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame e dalla prima sessione d'esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esami; h) espulsione dall'istituto; i) espulsione da tutti gli istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-25