Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 25
25 / 27In vigore dal 23 lug 1971
Gli allievi che verranno meno ai doveri disciplinari saranno puniti secondo quanto stabilito dagli del regio decreto 4 maggio 1925, n. 635 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.
Le punizioni sono:
a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame e dalla prima sessione d'esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esami;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-25