Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 26

In vigore dal 23 lug 1971
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con il contributo dell'amministrazione provinciale di Alessandria in conformità degli impegni assunti con deliberazione del consiglio provinciale in data 24 novembre 1969, numero 442/17395; 2) con i contributi degli allievi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo